Piccoli Comuni Legge Salva Borghi

Piccoli Comuni – Legge Salva Borghi 158/2017

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Piccoli Comuni – Legge Salva Borghi 158/2017 –contributo a fondo perduto per i Comuni fino a 5000 abitanti

La Legge Salva Borghi  158/2017 – Piccoli Comuni promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli Comuni, promuove l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.

Quindi, la presente legge favorisce l’adozione di misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l’afflusso turistico.

AREA GEOGRAFICA: Italia

BENEFICIARI: Comuni fino a 5000 abitanti o Comuni istituiti a seguito di fusione aventi ciascuno popolazione fino a 5000 abitanti 

TIPO DI AGEVOLAZIONE: Contributo a fondo perduto al 100%

DOTAZIONE FINANZIARIA: 160 milioni fino al 2023

APERTURA BANDO : Entro fine anno si attendono le misure attuative definitive per il conferimento del contributo.

L’insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.

Per piccoli Comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.

L’ultimo decreto attuativo del 2021 ha individuato i Comuni che rispondono alle tipologie individuate dalla Legge Salva Borghi  158/2017 – Piccoli Comuni.

Priorità degli interventi piccoli Comuni

a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree di-smesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
c) riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado (ai sensi dell’articolo 5), anche al fine di sostenere l’imprenditoria giovanile per l’avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti;
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso (ai sensi dell’articolo 6)
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici (ai sensi dell’articolo 4), anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi (con particolare riferimento ai borghi antichi e ai centri storici abbandonati o spopolati);
g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari.
h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.

Alcuni articoli della legge Piccoli Comuni – Legge Salva Borghi 158/2017

L’articolo 3 della legge  prevede l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni.

Finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e socia-le e all’insediamento di nuove attività produttive.

Art. 4. Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi.

  1. Prevede la possibilità per i piccoli Comuni di recuperare e riqualificare zone di particolare pregio nei centri storici e promuovere la realizzazione di alberghi diffusi, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui alla presente legge.
  2.  Risanamento.
  3.  Conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte dei soggetti privati.
  4.  Realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.
  5.  Manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato.
  6.  Consolidamento statico e antisismico degli edifici storici.
  7.  Miglioramento dei servizi.

Art. 5. Misure per il contrasto dell’abbandono di immobili nei piccoli comuni.

Contiene l’adozione di misure per l’ acquisizione e la riqualificazione di immobili.

Per quanto attiene agli edifici in stato di abbandono o degrado, la norma indica la finalità anche di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

In particolare, per quanto concerne i terreni, prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversità nonché di assicurare l’esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, e la bonifica dei terreni agricoli e forestali, regimazione delle acque.

Art. 6. Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali.

Acquisizione delle case cantoniere e stazioni ferroviarie dismesse,  per promuovere la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali,  stipulare intese finalizzate al loro recupero, a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e del territorio ovvero a sedi di promozione dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale.

Inoltre i piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all’esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili.

Promozione, nei piccoli comuni, della realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

Art. 7. Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose

I piccoli comuni, e i comuni in forma associata, avvalendosi delle risorse del Fondo  e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Art. 8. Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government.

I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell’Unione europea, hanno la precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government.

Art. 9. Disposizioni relative ai servizi postali e alla effettuazione di pagamenti.

Art. 10. Diffusione della stampa quotidiana.

Art. 11. Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

Per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono quelli provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.

Per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono quelli provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia  agricola primaria, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita.

Art. 12. Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile.

I piccoli comuni possono destinare specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta.

Art. 13. Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane.

Art. 14. Iniziative per la promozione cinematografica

Finalizzate  in favore dei piccoli comuni, quale strumento di valorizzazione turistica.

Art. 15. Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane

La legge dispone la predisposizione di un piano per l’istruzione con particolare riguardo a:

  • collegamento delle scuole poste in tali aree
  • coordinamento tra i servizi, pubblici e privati
  • collegamento dei comuni montani con i comuni di capoluogo e di provincia e regione
  • informatizzazione e progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative

E’ evidente come questa misura tenda a ricostituire un tessuto sociale, culturale ed economico per riportare vitalità e insediamento in luoghi che rischiano l’abbandono totale e il loro degrado irrecuperabile.

E’ un patrimonio dall’immenso valore che va salvaguardato e rivalorizzato, in quanto perno della nostra struttura territoriale e della nostra cultura ad ampio raggio.

Piccoli Comuni Legge 158 Salva Borghi Finanziamenti a fondo perduto

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