Contributo a fondo perduto: Vediamo a chi spetterà e i requisiti per farne domanda.
COS’È IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2020?
L’AGEVOLAZIONE CONSISTE IN UNA SOMMA DI DENARO, CORRISPOSTA DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE, SENZA OBBLIGO DI RESTITUZIONE
ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”)
Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi a causa dell’emergenza COVID-19.
Sulla base dei dati dichiarati, l’Agenzia delle Entrate eroga direttamente la somma di denaro.
Le richieste di accesso saranno liquidate dall’Agenzia delle Entrate, senza essere poste a verifica iniziale, che avverrà in un secondo tempo, per accelerare i tempi di erogazione.
A CHI SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO?
Ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.
QUALI SONO I REQUESITI DI ACCESSO AL IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO?
- Conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
- La presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:
-
- Ammontare del fatturato/ corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 con riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
-
- Inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
-
- Domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).
A CHI NON SPETTA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO?
- Soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo.
- Soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti.
- Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir.
- Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
- Soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
- Professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali).
LA MISURA DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO?
L’ammontare è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019:
1. 20% per ricavi/compensi dell’anno 2019 sono entro la soglia dei 400.000 euro
2. 15%, per ricavi/compensi dell’anno 2019 entro la soglia di 1.000.000 di euro
3. 10%, per ricavi/compensi dell’anno 2019 entro la soglia di 5.000.000 di euro
E’ comunque riconosciuto un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ai soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
COME OTTENERE IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO?
I soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti, mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un’apposita procedura web che l’Agenzia delle Entrate attiverà all’interno del portale Fatture e Corrispettivi del sito agenziaentrate.gov.it
L’istanza puo’ essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento riguardo al CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO 2020 contattaci cliccando QUI
Smart Cities Italy è a disposizione per qualsiasi altra tipologia di supporto, chiarimenti e informazioni per un contatto generico clicca QUI.
Associazione Smart Cities Italy
Sviluppo e riqualificazione del territorio